Sacconi non si ferma e con lui nemmeno il resto del centrodestra. Il governo e la coalizione sono in crisi, litigano e si fanno la guerra, ma quando si tratta di fare a pezzi i già malmessi diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, allora berlusconiani, finiani e leghisti sono tutti d’accordo. Anzi, su questo punto sono d’accordo pure pezzi importanti di quanti, in teoria, dovrebbero scatenare il finimondo, perché oppositori politici o sindacalisti.
E così, dopo soltanto qualche settimana dall’approvazione del collegato lavoro e mentre si sviluppa senza soste l’offensiva di Marchionne, Bonanni e Sacconi per far fuori con ogni mezzo la Fiom e piegare gli operai metalmeccanici, Sacconi ha formalizzato il progetto governativo di eliminare lo Statuto dei Lavoratori (cioè, quella legge che stabilisce, tra l’altro, il divieto di licenziamento senza giusta causa) e di sostituirlo con uno “Statuto dei Lavori”.
Infatti, giovedì scorso, 11 novembre, il Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, Maurizio Sacconi, ha mandato alle parti sociali una lettera, una relazione e una bozza di legge, intitolata “Delega al Governo per la predisposizione di uno Statuto dei lavori”.
In allegato potete scaricare in formato pdf la versione originale della lettera, della relazione e della bozza di legge delega.
Qui di seguito, invece, riportiamo soltanto il breve articolato della bozza di legge delega, composta da soli due articoli, che però parlano più che chiaro. O meglio, sono una sintesi del peggior pensiero padronale e liberista del nostro tempo, una sorta di Pomigliano per tutti, comprensiva di deroghe elevate al rango di legge e di privatizzazione degli ammortizzatori sociali.
Insomma, leggetevi la bozza e i testi allegati, perché questa volta, davvero, non occorre essere giuslavoristi o legislatori per capire quello che c’è scritto.
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Delega al Governo per la predisposizione di uno Statuto dei lavori
Articolo 1
Delega al Governo per la predisposizione di uno Statuto dei lavori
1. Al fine di incoraggiare una maggiore propensione ad assumere e un migliore adattamento tra le esigenze del lavoro e quelle della impresa, il Governo è delegato a emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni, anche di carattere innovativo, volte alla redazione di un testo unico della normativa in materia di lavoro denominato Statuto dei lavori.
2. La delega di cui al comma 1 deve essere esercitata in conformità agli obblighi derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione e semplificazione con l’obiettivo di ridurre almeno del 50 per cento la normativa vigente anche mediante abrogazione delle normative risalenti nel tempo, prevedendo un nuovo regime di sanzioni, in particolare di tipo premiale, che tengano conto della natura sostanziale o formale della violazione e favoriscano la immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita;
b) identificazione di un nucleo di diritti universali e indisponibili, di rilevanza costituzionale e coerenti con la Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, applicabili a tutti i rapporti di lavoro dipendente e alle collaborazioni a progetto rese in regime di sostanziale monocommittenza;
c) conseguente identificazione della rimanente area di tutele con possibilità per la contrattazione collettiva di una loro modulazione e promozione nei settori, nelle aziende e nei territori, anche in deroga alle norme di legge, valorizzando il ruolo e le funzioni degli organismi bilaterali. Nell’esercizio di questa capacità la contrattazione collettiva tiene conto, in particolare, dei seguenti indici:
· andamento economico della impresa, del territorio o del settore di riferimento con particolare riguardo alle crisi aziendali e occupazionali, all’avvio di nuove attività, alla realizzazione di significativi investimenti e ai più generali obiettivi di incremento della competitività e di emersione del lavoro nero e irregolare;
· caratteristiche e tipologia del datore di lavoro anche con riferimento a parametri dimensionali della impresa non legati al solo numero dei dipendenti;
· caratteristiche del lavoratore con specifico riferimento alla anzianità continuativa di servizio, alla professionalità o alla appartenenza a gruppi svantaggiati;
· modalità di esecuzione della attività lavorativa autonoma e coordinata con un solo committente, con particolare riferimento all’impegno temporale e al grado di autonomia del lavoratore;
· finalità del contratto con riferimento alla valenza formativa o di inserimento al lavoro.
d) riordino della regolazione delle tutele nel mercato del lavoro con riferimento ai servizi di orientamento e collocamento al lavoro e ad attività di formazione secondo percorsi per competenze in ambiente produttivo, certificabili negli esiti, coerenti con i fabbisogni professionali rilevati;
e) estensione, su base volontaria od obbligatoria e mediante contribuzioni corrispondenti alle prestazioni, degli ammortizzatori sociali senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica.
3. I principi e criteri direttivi di cui al comma 2 potranno essere integrati da un avviso comune reso al Governo dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative su scala nazionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 2
Disposizioni concernenti l’esercizio della delega di cui all’articolo 1
1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, deliberati dal Consiglio dei Ministri e corredati da una apposita relazione sono trasmessi alle Camere, una volta sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e prestatori di lavoro, per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza del termine previsto per l’esercizio della relativa delega.
2. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall’esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l’espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di sessanta giorni.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni modificative e correttive, comprensive della possibilità di adottare un testo unico delle disposizioni in materia di lavoro, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi criteri e princìpi direttivi.
cliccando sull’icona qui sotto, puoi scaricare la lettera di Sacconi, la relazione e la bozza di legge delega