Articolo di Luciano Muhlbauer, pubblicato sul giornale online Paneacqua il 18 luglio 2011
Ma chi ha vinto la causa sul contratto di Pomigliano? La Fiat o la Fiom o chi? Un quesito tutt’altro che banale, vista l’altalena di interpretazioni e dichiarazioni contrastanti che si sono susseguite dopo la pubblicazione della sentenza del giudice del lavoro di Torino, sabato notte.
Da parte nostra, sebbene sia necessario attendere le motivazioni della sentenza per una valutazione definitiva, anticipiamo da subito che consideriamo di capitale importanza il fatto che sia stata dichiarata illegittima l’espulsione manu militari della Fiom dallo stabilimento di Pomigliano (e quindi anche di Mirafiori), poiché questo significa che la Fiom continuerà ad esistere in Fiat e che dunque continuerà ad esistere, sebbene in condizioni difficili, la possibilità perché i lavoratori possano esprimersi liberamente e in maniera indipendente. In altre parole, chi pensava di cancellare la Fiom ha fatto male i conti e la partita non è affatto chiusa.
Ma vediamo da vicino questa sentenza.
Anzitutto, occorre formulare un’avvertenza. Cioè, ad oggi conosciamo soltanto il dispositivo, ma mancano ancora le motivazioni della sentenza, che verranno depositate dal giudice del lavoro, Vincenzo Ciocchetti, entro 60 giorni. Segnaliamo questo fatto perché nel caso in questione le motivazioni sono di cruciale importanza per capire tutte le implicazioni delle decisioni del tribunale di Torino.
In secondo luogo, va detto chiaramente che Marchionne e la Fiat si portano a casa un risultato importante, che avrà delle conseguenze ben oltre il perimetro degli stabilimenti italiani del gruppo Fiat-Chrysler, visto che la sentenza riconosce la legittimità della stipula di contratti di lavoro aziendali in sostituzione di quelli nazionali e del meccanismo della costituzione ad hoc di nuove società (newco) dove riassumere con contratto diverso i propri dipendenti.
Terzo, è più che probabile che l’accordo interconfederale tra Cgil-Cisl-Uil e Confindustria del 28 giugno scorso, sebbene giuridicamente estraneo alla causa, abbia però influito non poco sulle decisioni finali del giudice. Infatti, non sembra un caso che quell’accordo sia stato portato in tribunale in extremis, cioè lo stesso sabato, proprio dai legali della Fiat a sostegno della propria posizione, anche se fino al giorno prima la stessa Fiat sparava a zero su quell’intesa, perché ritenuta insufficiente. Insomma, giuridicamente irrilevante, ma politicamente pesante…
In quarto luogo, eccoci al punto positivo: il giudice ha dato torto marcio alla Fiat sul punto dell’estromissione della Fiom dalla fabbrica di Pomigliano, in quanto non firmataria del contratto della newco (“dichiara antisindacale la condotta posta in essere”). E, pertanto, il tribunale “ordina a Fabbrica Italia Pomigliano S.p.A. di riconoscere, in favore di Fiom-Cgil, la disciplina giuridica come regolata dal Titolo Terzo (…), artt. da 19 a 27, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori)”.
Per i non addetti ai lavori, ricordiamo che gli articoli in questione stabiliscono il diritto di costituire rappresentanze sindacali, indire assemblee, avere permessi sindacali e disporre del diritto di affissione e di un locale per le rappresentanze. Insomma, avere agibilità sindacale. Tuttavia, qui c’è anche un’apparente contraddizione nel dispositivo della sentenza, poiché il famoso articolo 19 della legge 300, così come modificato dal referendum del 1995, afferma che tutti questi diritti ci sono soltanto per le organizzazioni “firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva” e la Fiom, appunto, non è firmataria.
Orbene, in attesa delle motivazioni della sentenza, che chiariranno definitivamente questo aspetto, sottolineiamo però che allo stato soltanto alcuni esponenti di Cisl e Uil interpretano la sentenza in senso restrittivo, mentre non solo la Fiom, ma anche, ad esempio, il Prof. Maresca, nella sua lunga intervista su il Sole 24 Ore di ieri, ritiene che la firma non sia necessaria.
Insomma, per concludere questa lunga argomentazione, possiamo senz’altro affermare che la Fiom non esce con le ossa rotte da questa causa e che anzi ottiene un risultato importante in termini di agibilità sindacale.
Un risultato, peraltro, dal significato più generale in termini di difesa della democrazia sui luoghi di lavoro, perché ribadisce la vigenza del principio costituzionale che “l’organizzazione sindacale è libera” (art. 39) e che non è una variabile dipendente degli interessi del padrone e/o di qualche sindacato complice.
Poi, certo, Marchionne passa con le newco, la sostituzione del contratto nazionale o le deroghe ad esso vanno avanti come un treno ovunque, le Rsu e il libero voto degli operai non ci saranno più in Fiat, ma difficilmente si poteva pensare che un giudice solitario risolvesse una questione che è sociale e politica e che chiama in causa ben altre responsabilità. Ma una cosa Marchionne e suoi complici non sono riusciti a fare: fucilare la Fiom e mettere il bavaglio agli operai. E questo non è poco, perché consente ai metalmeccanici e a tutti e tutte noi di poter continuare la battaglia.
cliccando sull’icona qui sotto puoi scaricare il dispositivo della sentenza del Tribunale di Torino del 16 luglio 2011, relativa al ricorso Fiom contro il contratto Fiat Pomigliano