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DDL INTERCETTAZIONI: PDL E LEGA VOGLIONO IL BAVAGLIO PER BLOG E SOCIAL NETWORK
di lucmu (del 03/10/2011 @ 16:35:04, in Politica, linkato 1003 volte)
Ci risiamo. Per la terza volta in 36 mesi, il governo Berlusconi-Lega tenta di mettere il bavaglio alla rete e di limitare pesantemente la libertà di espressione e di critica sui blog e sui social network. E questa volta bisogna stare molto attenti, perché Berlusconi e il suo governo si sentono in un angolo e, quindi, qualche colpo di mano, al fine di garantire impunità e silenzio, è più che possibile. Anche in tempi brevi, visto che un voto in Parlamento potrebbe essere forzato a giorni da parte della maggioranza.
La prima volta ci tentarono nei primi mesi del 2009, ai tempi della discussione sul  cosiddetto “pacchetto sicurezza”, accogliendo l’emendamento ammazza blog del sen. D’Alia dell’Udc… Allora ci fu una mezza rivolta in rete e l’emendamento venne alla fine cestinato.
Il secondo tentativo risale all’estate di un anno fa, quando la destra tentò di far approvare la cosiddetta legge-bavaglio, finalizzata ad impedire che Berlusconi e i suoi amici venissero intercettati. Ma visto che c’erano avevano inserito anche un apposito comma, secondo il quale qualsiasi “sito informatico”, cioè anche un blog come questo o un pagina di un social network, dovesse pubblicare dei contenuti che danno fastidio a qualcuno, è a rischio richieste di rettifiche entro 48 ore, pena pesanti multe o peggio. Anche quella volta l’operazione non andò in porto, perché vi fu una grande mobilitazione nel paese contro quella legge e perché nella destra iniziarono gli scricchiolii finiani.
Ora, appunto, ci riprovano, con lo stesso testo di legge stoppato in parlamento un anno fa. Ovviamente, a Berlusconi e ai suoi interessano soprattutto le intercettazioni, ma non per questo si sono dimenticati del resto e, quindi, è rimasto anche il famigerato comma 29.
Essendo il ddl uguale a quello di un anno fa, rinviamo a quanto da noi scritto allora e ci limitiamo a riportare in calce il testo completo del comma 29, che pensiamo sia abbastanza chiaro.
 
Ma soprattutto, stando così le cose, invitiamo tutti e tutte a non distrarsi e a prestare massima attenzione a quello che succede nei prossimi giorni. E, ovviamente, a sostenere tutte le iniziative, nelle piazze e nelle rete, finalizzate ad impedire che questo insulto alla libertà possa diventare legge.
 
di Luciano Muhlbauer
 
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La norma ammazza blog del ddl intercettazionI:
 
Art. 1, comma 29. All’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 
a) dopo il terzo comma e` inserito il seguente:
«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate
ai sensi dell’articolo 32 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.»;
 
b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;
 
c) dopo il quarto comma e` inserito il seguente:
«Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, la proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata.»;
 
d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, quinto e sesto comma»;
 
e) dopo il quinto comma e` inserito il seguente:
«Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile
del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva, o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».