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LEGGE URBANISTICA: ANCHE NUOVE NORME ANTI-ROM E ANTI-MOSCHEE
LEGGE URBANISTICA: ANCHE NUOVE NORME ANTI-ROM E ANTI-MOSCHEE
di lucmu (del 05/03/2008, in Migranti&Razzismo, linkato 979 volte)
Il pacchetto di modifiche della legge sul governo del territorio, approvato nella seduta del Consiglio regionale di ieri, non contiene soltanto norme urbanistiche. Ancora una volta, l’assessore leghista ha inserito abusivamente delle modifiche legislative contro i rom e i cittadini di fede islamica. Ecco qui di seguito le nuove norme varate ieri e che, appunto, si trovano nella l.r. n. 12/2005.
Per quanto riguarda i “campi nomadi” sono state introdotte le seguenti nuove norme:
-        nuova lettera e ter), al comma 2 dell’articolo 8: “d’intesa con i comuni limitrofi, può individuare, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, le aree nelle quali il piano dei servizi prevede la localizzazione dei campi di sosta o di transito dei nomadi”;
-        nuovo comma 1 bis), all’articolo 9: “La realizzazione  ovvero il mantenimento di campi di sosta o di transito dei nomadi può essere previste unicamente nelle aree a tal fine individuate dal documento di piano ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera e ter). I campi devono essere dotati di tutti i servizi primari, dimensionati in rapporto alla capacità ricettiva prevista”;
Inoltre, è stato abrogato l’articolo 3 della l.r. 22 dicembre 1989, n. 77 (Azione regionale per la tutela delle popolazioni appartenenti alle “etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi”), che così recitava:
Realizzazione di campi di sosta o di transito.
1. I comuni singoli od associati maggiormente interessati alla presenza di nomadi realizzano campi di sosta o di transito.
2. I comuni singoli od associati individuano dei campi aventi le caratteristiche specificatamente previste dalla apposita deliberazione di Giunta regionale, adottata previo parere della consulta per il nomadismo, distintamente per campi di sosta e campi di transito.
3. I sedimi da adibire a campi sono reperiti nelle aree da destinare a zone per attrezzature di uso pubblico dei piani regolatori generali dei comuni; i comuni potranno a tal fine introdurre apposite varianti agli strumenti urbanistici, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 12 settembre 1983, n. 70 concernente "Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale".
4. I comuni singoli od associati possono realizzare altresì progetti di zone residenziali intese a favorire la sedentarizzazione comunitaria dei nomadi.
5. L’ubicazione dei campi e delle zone residenziali deve essere individuata in modo da evitare qualsiasi forma di emarginazione urbanistica e da facilitare l’accesso ai servizi e la partecipazione dei nomadi alla vita sociale.
Per quanto riguarda invece le moschee, ecco il nuovo comma 4 bis) dell’articolo 72: “Fino all’approvazione del piano dei servizi, la realizzazione di nuove attrezzature per i servizi religiosi è ammessa unicamente su aree classificate a standard nei vigenti strumenti urbanistici generali e specificamente destinate ad attrezzature per interesse comune”.
 
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