Oggi il Consiglio regionale ha di fatto seppellito il federalismo delle infrastrutture tanto invocato da Formigoni e dalla Lega. Dopo soli 5 mesi dall’approvazione della legge regionale n° 15, definita allora pomposamente “legge obiettivo lombarda”, la maggioranza ha dovuto presentare e votare gli stessi emendamenti che le opposizioni avevano presentato in maggio.
Ma purtroppo il buonsenso non ha vinto fino in fondo: il centrodestra non ha voluto abrogare il famigerato articolo 10 comma 3. Cioè quella norma che mette a disposizione dei costruttori di autostrade tutto il territorio adiacente l’opera, per edificare pressoché ogni cosa, dal centro commerciale fino ai multisala. Tutto, ovviamente, nel nome del reperimento con ogni mezzo di risorse finanziarie.
Che le nostre critiche, di ieri e di oggi, non fossero e non siano infondate lo ha dimostrato il fatto che la maggioranza ha però dovuto accogliere alcune proposte emendative di Rifondazione.
E così, ora viene riconosciuto l’obbligo che i comuni interessati da queste opere “accessorie” esprimano un “previo parere vincolante” e che le società concessionarie debbano dare comunque al territorio misure di compensazione ambientale, territoriale e sociale. Questi due vincoli nella legge non c’erano, ora grazie alla nostra battaglia ci sono.
Siamo quindi soddisfatti che si siano realizzati due piccoli passi nella giusta direzione, ma siamo completamente scontenti del fatto che sia rimasto in piedi il principio per cui, pur di finanziare opere autostradali, si va a monetizzare la speculazione. Per questo motivo, non abbiamo votato a favore del provvedimento di modifica e proseguiremo la nostra battaglia contro la cementificazione del territorio.
Comunicato stampa di Luciano Muhlbauer
P.S. l’emendamento al comma 3 dell’articolo 10, approvato oggi, raccoglie due dei tre punti sollevati con il nostro emendamento n. 7 (vedi allegati al post di ieri su questo blog). Il terzo, quello più incisivo, non è stato accolto. Ma con le modifiche introdotte ci sono almeno due vincoli in più, prima non previsti in legge, che i Comuni possono utilizzare. La nuova formulazione del comma 3 dell’articolo 10 della l.r. n. 15 è dunque la seguente:
“3. Le concessioni delle infrastrutture di cui all’articolo 1, previo parere obbligatorio e vincolante dei Comuni territorialmente interessati, possono riguardare anche interventi di carattere insediativo e territoriale, definiti e attuati nell’ambito dell’accordo di programma di cui all’articolo 9, al servizio degli utenti delle infrastrutture medesime ovvero a servizio delle funzioni e delle attività del territorio, i cui margini operativi di gestione possono contribuire all’abbattimento del costo dell’esposizione finanziaria dell’iniziativa complessiva. Nel caso in cui tali interventi comportino l’estensione dell’area oggetto della concessione, ove non diversamente disposto dalla normativa vigente, deve essere prevista a carico della società concessionaria e in accordo con gli Enti interessati, la realizzazione di adeguate opere e misure di mitigazione e compensazione dell’impatto ambientale, territoriale e sociale.”