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DDL LAVORO: UN TESTO NEGATIVO CHE DANNEGGIA I LAVORATORI. CONTINUARE LA MOBILITAZIONE
DDL LAVORO: UN TESTO NEGATIVO CHE DANNEGGIA I LAVORATORI. CONTINUARE LA MOBILITAZIONE
di lucmu (del 05/04/2012, in Lavoro, linkato 2686 volte)
blog Luciano Muhlbauer
Articolo di Luciano Muhlbauer, pubblicato sul giornale on line Paneacqua il 5 aprile 2012
 
Ma il reintegro è davvero tornato, come oggi scrivono alcuni importanti quotidiani in prima pagina? E dovremmo dunque dichiararci soddisfatti di fronte alla versione definitiva del disegno di legge sul mercato del lavoro, che il Governo Monti ha trasmesso al Parlamento con l’ok della sua maggioranza politica e il via libera del Presidente della Repubblica?
A noi pare che ci sia proprio nulla da festeggiare e lo stesso reintegro, in realtà, è tornato più come ipotesi di scuola, che come possibilità pratica. Cioè, per dirla con le parole dello stesso Monti, il reintegro è riferito a "fattispecie molto estreme e improbabili".
D’altronde, è sufficiente leggersi la riscrittura dell’articolo 18, contenuta nel ddl, per rendersi conto che c’è la fregatura: un fiume di parole eccessivo, praticamente incomprensibile per chi è sprovvisto di laurea in giurisprudenza, che definisce procedure e meccanismi talmente farraginosi e contorti che viene il mal di testa al solo pensiero di dover far ricorso contro un licenziamento illegittimo.
Finora l’articolo 18 diceva una cosa molto semplice e logica: se il giudice del lavoro accerta che sei stato licenziato in maniera illegittima, allora viene annullato il licenziamento illegittimo e tu ritorni sul tuo posto di lavoro, salvo tua scelta di optare per l’indennizzo. Se, invece, il giudice valuta che il licenziamento sia giustificato e legittimo, allora tu rimani licenziato.
Con la nuova versione cambia tutto. Anzitutto, ci saranno tre procedure diverse a seconda del tipo di licenziamento: discriminatorio, disciplinare o economico. Lasciamo stare qui i primi due e concentriamoci su quello economico. Nella versione precedente del ddl, quella che aveva suscitato lo scandalo, il reintegro veniva semplicemente abolito e anche in caso di accertata illegittimità c’era soltanto l’indennizzo. Insomma, una sorta di libertà di licenziamento dietro pagamento di una determinata somma. Nella versione definitiva, trasmessa oggi al Parlamento, si reintroduce la possibilità per il giudice di disporre il reintegro, ma unicamente nella fattispecie della “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento”, mentre per tutte le altre fattispecie di illegittimità rimane il solo indennizzo (peraltro ridotto nella versione definitiva alla fascia da 12 a 24 mensilità).
Se a tutto questo aggiungiamo che la nuova versione dell’art. 18 limita fortemente l’autonomia del giudice, impedendogli ad esempio di entrare nel merito delle ragioni economiche avanzate dall’impresa, e che il ricorso al tribunale viene preceduta da un tentativo obbligatorio di conciliazione in sede di Direzione territoriale del lavoro (dove magari viene offerto al lavoratore un indennizzo che poi rischierebbe di perdere se un’eventuale causa andasse male), si capisce bene che sarà estremamente arduo per un lavoratore ottenere il reintegro.
Insomma, alla fin della fiera, l’unica novità della versione definitiva è la “manifesta insussistenza”. Davvero un po’ poco per dichiararsi soddisfatti, specie se poi consideriamo l’insieme del provvedimento. Già, perché non vi è alcunché di significativo in materia di lotta alla precarietà, poiché non viene abolita alcuna delle forme contrattuali precarie e lo stesso aumento del costo di alcuni contratti precari, come le co.co.pro., potrebbe risolversi facilmente in una riduzione della retribuzione del lavoratore, visto che in Italia continua a mancare la definizione del salario minimo. Inoltre, il contratto di ingresso per eccellenza voluto dal Governo, cioè l’apprendistato, sarà fortemente incentivato, visto che ora le imprese potranno assumerne tre ogni due lavoratori a tempo indeterminato, mentre fino ad oggi il rapporto era uno a uno.
Infine, la stessa riforma degli ammortizzatori sociali, con la creazione dell’Aspi, non fornirà ai precari alcuna nuova protezione e nemmeno un’estensione della platea, a causa dei requisiti estremamente restrittivi per potervi accedere, cioè 52 settimane di contributi versati nell’ultimo biennio… In cambio, però, vengono ridotte fortemente le tutele per i lavoratori che perdono il lavoro a causa di crisi aziendali, visto che la cassa integrazione per cessazione d’attività e la mobilità sono destinate a scomparire e verranno sostituite con l’Aspi, che però prevede un periodo di copertura significativamente più corto. Inutile dire che i più penalizzati saranno i lavoratori over 50, difficilmente ricollocabili, specie nella situazione economica di questi anni, e con un’età pensionabile che ormai si è allontanata di molto. Insomma, si toglie ai lavoratori più anziani, senza dare alcunché a quelli più giovani. Complimenti, davvero!
Infine, è importante sottolineare che il ddl, all’articolo 2, prevede espressamente che le disposizioni della  legge “per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”. E con questo si pone anche formalmente fine all’interessata ipocrisia, alimentata in fase di “confronto” da Bonanni ed altri, secondo la quale la riforma e l’articolo 18 non valevano per i dipendenti pubblici. Era una tesi infondata già ieri, visto il quadro legislativo, ma oggi il ddl spazza via anche gli ultimi dubbi.
                                                                     
Per concludere, non riusciamo proprio a capire come si possa considerare questo ddl, che peraltro si occupa di “crescita” soltanto nel suo titolo, un passo avanti o la base di un accordo. Ci pare piuttosto, che le modifiche introdotte servano unicamente a salvaguardare la tenuta della Grande Coalizione, Pd-Pdl-Udc, e quella dello stesso Pd.
Da questo punto di vista capiamo sicuramente le parole di Bersani, anche se non ne condividiamo il merito, ma l’apertura di credito arrivata già oggi dalla Cgil, che definisce l’introduzione della manifesta insussistenza un “risultato positivo che rispristina un principio di civiltà”, va considerata senz’altro del tutto fuori luogo.
Per quanto ci riguarda, riteniamo che questo ddl meriti il massimo di opposizione possibile e che, pertanto, vadano sostenute tutte le mobilitazioni, compreso lo sciopero generale, come oggi giustamente ribadisce la Fiom, che si porranno l’obiettivo di ottenere sostanziali modifiche al testo, a partire dal no alla manomissione dell’art. 18.
 
di Luciano Muhlbauer
 
cliccando sull’icona qui sotto puoi scaricare il testo definitivo del “Disegno di legge recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”
 
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